Art. 454 CCS dal 2022

Art. 454 Capo quarto: Della responsabilit
1 Chiunque è leso da atti od omissioni illeciti nell’ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, sempre che la gravit della lesione lo giustifichi, alla riparazione morale.
2 Lo stesso diritto sussiste allorquando l’autorit di protezione degli adulti o l’autorit di vigilanza ha agito illecitamente negli altri settori della protezione degli adulti.
3 Il Cantone è responsabile; la persona lesa non ha diritto al risarcimento nei confronti della persona che ha cagionato il danno.
4 Il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno è retto dal diritto cantonale.
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