Art. 453 CCS dal 2022

Art. 453 C. Obbligo di collaborazione
1 Se una persona bisognosa d’aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a pericolo o di commettere un crimine o un delitto cagionando ad altri un grave danno fisico, morale o materiale, l’autorit di protezione degli adulti, i servizi interessati e la polizia si prestano reciproca collaborazione.
2 In tal caso le persone tenute al segreto d’ufficio o al segreto professionale hanno diritto di informare l’autorit di protezione degli adulti.
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