Art. 451 CCS dal 2022

Art. 451 A. Obbligo di discrezione e informazione
1 L’autorit di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.
2 Chi rende verosimile un interesse può chiedere all’autorit di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.