Art. 45 OETV dal 2025

Art. 45 Sigle distintive di nazionalità, targhe, contrassegni ufficiali
1 I veicoli a motore e i rimorchi che circolano all’estero devono essere muniti di una sigla distintiva di nazionalità giusta l’allegato 4.
2 Le targhe e le sigle distintive di nazionalità devono essere ben leggibili e fissate il più verticalmente possibile. L’inclinazione può essere al massimo di 30° verso l’alto e 15° verso il basso. Il bordo inferiore deve trovarsi a un’altezza di almeno 0,20 m, quello superiore a un’altezza di al massimo 1,50 m, salvo impedimenti tecnici oppure operativi. La targa posteriore deve essere leggibile nell’asse longitudinale del veicolo e da ciascun lato di quest’ultimo entro un angolo di 30°. Se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 prevede requisiti divergenti per il montaggio delle targhe sui veicoli delle categorie M, N e O, si applicano questi ultimi. In particolare, il bordo inferiore della targa anteriore dei veicoli delle categorie M e N deve trovarsi a un’altezza di almeno 0,10 m. (1)
3 Le targhe e le sigle distintive di nazionalità non devono essere modificate, piegate, tagliate o rese illeggibili. Deve essere apposta soltanto la sigla di nazionalità dello Stato di immatricolazione.
4 L’autorità di immatricolazione può, con un’iscrizione nella licenza di circolazione, autorizzare l’uso di contrassegni ufficiali complementari ammessi dal DATEC. Sono vietati altri contrassegni e targhe che possono essere confusi con quelli ufficiali o che ne impediscono la lettura.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.