Art. 45 ONC dal 2025

Art. 45 Tranvie e ferrovie su strada
1 I conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono circolare con speciale prudenza quando voltano al capolinea, cambiano il lato della carreggiata, incrociano su una strada stretta o circolano in senso inverso al traffico. Prima di sorpassare, essi devono assicurarsi che lo spazio è sufficiente.
2 Essi danno la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con gli speciali segnalatori. Circolando su una strada secondaria, essi devono dare la precedenza quando si immettono in una principale. (1)
3 Ogni qualvolta sia richiesto dalla sicurezza del traffico segnatamente prima della partenza, essi devono avvertire gli utenti della strada con i loro avvisatori luminosi o acustici.
(1) Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 33 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.