CPM Art. 45 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 45 CPM dal 2025

Art. 45 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 45 Motivi dell’impunità Riparazione (1)

Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:

  • a. come punizione entri in linea di conto una pena detentiva sino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa;
  • b. l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza; e
  • c. l’autore ammetta i fatti.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2018 che modifica la disciplina della riparazione, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1809; FF 2018 3193 4223).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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