Art. 45 CPM dal 2025
Art. 45 Motivi dell’impunità Riparazione (1)
Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora: a. come punizione entri in linea di conto una pena detentiva sino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa; b. l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza; ec. l’autore ammetta i fatti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2018 che modifica la disciplina della riparazione, in vigore dal 1° lug. 2019 ([RU 2019 1809]; [FF 2018 3193 ][4223]).
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