OLL1 Art. 45 - Visita medica e consulenza obbligatorie

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 45 OLL1 dal 2023

Art. 45 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 45 (1) Visita medica e consulenza obbligatorie

(art. 6 cpv. 2 e 17c cpv. 2 e 3 LL)

1 La visita medica e la consulenza sono obbligatorie per i giovani che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno nonché per i lavoratori che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno composto in gran parte di attivit dif?coltose o pericolose o che sono esposti a situazioni dif?coltose o pericolose. Sono considerate attivit o situazioni difficoltose o pericolose quelle che impongono:

  • a. rumori che nuocciono all’udito, forti vibrazioni e lavori a temperature calde o fredde;
  • b. inquinanti atmosferici se la loro concentrazione eccede il 50 per cento della concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro per le sostanze nocive alla salute secondo le direttive dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni emesse sulla base dell’articolo 50 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 (2) sulla prevenzione degli infortuni;
  • c. sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale;
  • d. un’attivit isolata in un’azienda o in una parte dell’azienda;
  • e. una durata prolungata del lavoro notturno o il lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno.
  • 2 La visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l’inizio di un’attivit elencata nel capoverso 1 e successivamente si svolgono ogni due anni. Possono coincidere con la visita di controllo di idoneit alla guida prevista all’articolo 27 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 (3) sull’ammissione alla circolazione, se quest’ultima prevede gli elementi determinanti per la valutazione dell’idoneit al lavoro notturno. In questo caso, l’intervallo tra le singole visite mediche e consulenze può essere prolungato di un anno al massimo.

    3 Il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto all’idoneit o all’inidoneit al lavoratore interessato e al datore di lavoro.

    4 I lavoratori che secondo il medico non sono idonei o che rifiutano di sottoporsi alla visita non possono essere impiegati durante la notte per le attivit di cui al capoverso 1. Se l’idoneit del lavoratore è soggetta a condizioni, il medico incaricato della visita può autorizzare l’impiego integrale o parziale del lavoratore di notte purché l’azienda adotti le misure reputate necessarie per garantire la tutela della salute del lavoratore.

    5 Se il lavoratore è considerato idoneo a talune condizioni, i medici incaricati della visita sono svincolati dal segreto professionale nei confronti del datore di lavoro qualora sia necessario per adottare misure nell’azienda e sempreché, dopo essere venuto a conoscenza dell’esito della visita, il lavoratore in questione acconsenta alla trasmissione di informazioni al datore di lavoro.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).
    (2) RS 832.30
    (3) RS 741.51

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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