Art. 45 OLL1 dal 2023

Art. 45 (1) Visita medica e consulenza obbligatorie
(art. 6 cpv. 2 e 17c cpv. 2 e 3 LL)
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2 La visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l’inizio di un’attivit elencata nel capoverso 1 e successivamente si svolgono ogni due anni. Possono coincidere con la visita di controllo di idoneit alla guida prevista all’articolo 27 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 (3) sull’ammissione alla circolazione, se quest’ultima prevede gli elementi determinanti per la valutazione dell’idoneit al lavoro notturno. In questo caso, l’intervallo tra le singole visite mediche e consulenze può essere prolungato di un anno al massimo.
3 Il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto all’idoneit o all’inidoneit al lavoratore interessato e al datore di lavoro.
4 I lavoratori che secondo il medico non sono idonei o che rifiutano di sottoporsi alla visita non possono essere impiegati durante la notte per le attivit di cui al capoverso 1. Se l’idoneit del lavoratore è soggetta a condizioni, il medico incaricato della visita può autorizzare l’impiego integrale o parziale del lavoratore di notte purché l’azienda adotti le misure reputate necessarie per garantire la tutela della salute del lavoratore.
5 Se il lavoratore è considerato idoneo a talune condizioni, i medici incaricati della visita sono svincolati dal segreto professionale nei confronti del datore di lavoro qualora sia necessario per adottare misure nell’azienda e sempreché, dopo essere venuto a conoscenza dell’esito della visita, il lavoratore in questione acconsenta alla trasmissione di informazioni al datore di lavoro.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).(2) RS 832.30
(3) RS 741.51
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.