Art. 45 LL dal 2023

Art. 45 d’informazione
1 Il datore di lavoro, i suoi lavoratori e le persone, che su mandato del datore di lavoro svolgono compiti in virtù della presente legge, devono fornire alle autorit d’esecuzione e di vigilanza tutte le informazioni che queste necessitano per adempiere i loro compiti. (1)
2 Il datore di lavoro deve permettere agli organi di esecuzione e di vigilanza l’accesso all’azienda, gli accertamenti e il prelievo di campioni.
(1) Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.