Art. 45 LADI1 dal 2024

Art. 45 Annuncio e verifica della perdita di lavoro
1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio. (1)
2 e 3 ... (2)
4 Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilit della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l’annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell’indennit per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).(2) Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
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