REDD Art. 44d - Divieto di rappresentanza o di assistenza delle parti dinanzi alla Corte

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 44d REDD dal 2022

Art. 44d Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 44d Divieto di rappresentanza o di assistenza delle parti dinanzi alla Corte

1. In circostanze eccezionali il presidente della Corte, qualora ritenga che la condotta dell’avvocato o di altra persona designata conformemente all’articolo 36 paragrafo 4 lettera a) del presente regolamento lo giustifichi, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere alcuna parte dinanzi alla Corte. La decisione di esclusione può essere di durata determinata o indeterminata. 2. La decisione di esclusione deve essere motivata e adottata su proposta di una Camera nonché dopo che la persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro interessato abbiano avuto la possibilit di presentare osservazioni. La persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro interessato devono essere informati della decisione. 3. Su domanda motivata della persona esclusa in virtù del paragrafo 1, il presidente della Corte, se del caso previa consultazione della Camera menzionata al paragrafo 2 nonché di ogni Governo o foro interessato, può ristabilire i diritti di rappresentanza soppressi. La persona oggetto dell’esclusione e ogni Governo o foro interessato devono essere informati della decisione.


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