Legge sul lavoro (LL) Art. 44b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LL:



Art. 44b LL dal 2023

Art. 44b Legge sul lavoro (LL) drucken

Art. 44b d’informazione e di documentazione (1)

1 I Cantoni e la SECO gestiscono sistemi d’informazione e di documentazione per l’adempimento dei compiti, conformemente alla presente legge.

2 I sistemi d’informazione e di documentazione possono contenere dati degni di particolare protezione concernenti:

  • a. lo stato di salute di un singolo lavoratore per quanto concerne gli esami medici, le analisi dei rischi e le perizie previsti dalla presente legge e dalle relative ordinanze;
  • b. i procedimenti amministrativi e penali secondo la presente legge.
  • 3 Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento. Disciplina la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati e la sicurezza dei dati.

    (1) Introdotto dal n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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