Art. 44a REDD dal 2022

Art. 44a Obbligo di cooperare con la Corte
Le parti hanno l’obbligo di cooperare pienamente nella conduzione del procedimento e, in particolare, di adottare le disposizioni in loro potere che la Corte ritiene necessarie per la buona amministrazione della giustizia. Questo obbligo si applica parimenti, all’occorrenza, alle Parti contraenti che non sono parti al procedimento.
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