Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 44a

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 44a REDD dal 2022

Art. 44a Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 44a Obbligo di cooperare con la Corte

Le parti hanno l’obbligo di cooperare pienamente nella conduzione del procedimento e, in particolare, di adottare le disposizioni in loro potere che la Corte ritiene necessarie per la buona amministrazione della giustizia. Questo obbligo si applica parimenti, all’occorrenza, alle Parti contraenti che non sono parti al procedimento.


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