Art. 44a LADI1 dal 2024

Art. 44a (1) Durata del versamento
1 L’indennit per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio sull’arco di due anni.
2 Per la determinazione della durata massima dell’indennit di cui all’articolo 35 vengono sommati i periodi di conteggio dell’indennit per lavoro ridotto e dell’indennit per intemperie.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.