Art. 449 CCS dal 2024

Art. 449 G. Ricovero per perizia
1 Se è indispensabile una perizia psichiatrica che non può essere eseguita ambulatorialmente, per effettuarla l’autorit di protezione degli adulti ricovera l’interessato in un istituto adeguato.
2 Le disposizioni sulla procedura in caso di ricovero a scopo di assistenza si applicano per analogia.
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