OR Art. 447 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 447 OR dal 2024
Art. 447 Responsabilit del vetturale a. Perdita e distruzione della merce
1 Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l’intero valore, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente.
2 Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce.
3 Sono riservati i patti, pei quali debba corrispondersi una indennit superiore od inferiore all’intero valore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.