Art. 446 CPP dal 2024

Art. 446 Capitolo 2: Adeguamento della legislazione Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 1.
2 L’Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con il presente Codice, non sono state modificate formalmente dallo stesso.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.