OR Art. 443 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 443 OR dal 2025

Art. 443 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 443 Disposizione sugli oggetti trasportati

1 Finché la merce da trasportare si trovi nelle mani del vetturale, il mittente ha diritto di ritirarla, rimborsando il vetturale delle spese e del danno, che fosse per derivargli dal contrordine, salvi i seguenti casi, cioè:

  • 1. quando siasi emessa dal mittente una lettera di vettura e consegnata dal vetturale al destinatario;
  • 2. quando il mittente siasi fatto rilasciare dal vetturale uno scontrino di ricevuta e non possa restituirlo;
  • 3. quando il vetturale pel ritiro della merce abbia mandato al destinatario un avviso scritto dell’arrivo della medesima;
  • 4. quando, dopo l’arrivo della merce al luogo di destinazione, il destinatario ne abbia chiesto la consegna.
  • 2 In questi casi il vetturale è tenuto ad uniformarsi unicamente alle istruzioni del destinatario, ma nel caso in cui il mittente siasi fatto rilasciare uno scontrino di ricevuta e la merce non sia ancora arrivata al luogo di destinazione, solo quando lo scontrino di ricevuta sia già stato rimesso al destinatario.


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