Art. 442 CCS dal 2024

Art. 442 C. Competenza per territorio
1 È competente l’autorit di protezione degli adulti del domicilio dell’interessato. Se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla chiusura dello stesso.
2 Se vi è pericolo nel ritardo, è pure competente l’autorit del luogo di dimora dell’interessato. Se prende una misura, essa ne informa l’autorit del domicilio.
3 Riguardo a una curatela istituita a causa d’assenza dell’interessato è pure competente l’autorit del luogo dove la maggior parte dei beni era amministrata o è pervenuta all’interessato.
4 I Cantoni hanno diritto di disporre che, riguardo ai loro propri cittadini domiciliati nel Cantone, sia competente l’autorit del luogo di origine invece di quella del domicilio, sempre che l’assistenza degli indigenti spetti in tutto o in parte al Comune di origine.
5 Se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l’autorit del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che motivi gravi vi si oppongano.
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