Art. 44 OETV dal 2025

Art. 44 Identificazione del veicolo (1)
1 In un punto facilmente accessibile deve essere fissata una targhetta di materiale resistente. Nei veicoli con un’approvazione generale della UE (2) vi devono figurare almeno i dati richiesti dalla direttiva UE corrispondente. (3)
2 Per i veicoli omologati mediante procedura di approvazione a più fasi del tipo UE devono inoltre essere apposte targhette corrispondenti al numero delle fasi di costruzione. Vi devono essere iscritti il nome di chi ha effettuato trasformazioni, il nuovo numero dell’approvazione del tipo UE, la fase d’approvazione come anche i dati modificati rispetto alla targhetta originaria.
3 Per i veicoli che non dispongono di un’approvazione del tipo UE è sufficiente una targhetta ai sensi del capoverso 1 recante il nome del costruttore o il marchio di fabbrica, il numero del telaio e, per gli autoveicoli e i loro rimorchi, il peso garantito e la portata dei singoli assi. (1)
4 Il numero d’identificazione del veicolo deve essere inciso o impresso in modo ben leggibile anche sull’autotelaio o sulla scocca o in un’altra parte parimenti importante del veicolo. Questo numero deve figurare nel medesimo punto su tutti i veicoli dello stesso tipo.
5 … (5)
(1) (4)(2) Nuova espr. testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(5) Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.