Art. 44 CPS dal 2025

Art. 44 Disposizioni comuni. Periodo di prova
1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
4 Il periodo di prova decorre dalla comunicazione della sentenza esecutiva. (1)
(1) Introdotto dall’all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.