Convenzione sui diritti del fanciullo (KRK) Art. 44

Zusammenfassung der Rechtsnorm KRK:



La Convenzione sui diritti dell'infanzia è un accordo internazionale che stabilisce i diritti fondamentali dei bambini e obbliga gli Stati parti a rispettarli, proteggerli e garantirli. Questi includono il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, All'istruzione, alla salute e alla protezione dalla violenza e dallo sfruttamento. La Convenzione sottolinea anche il coinvolgimento dei bambini nelle decisioni che li riguardano. La Svizzera ha ratificato la Convenzione e deve garantire che i diritti dei bambini nel paese siano protetti.

Art. 44 KRK dal 2022

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Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

  • a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
  • b) in seguito, ogni cinque anni.
  • 2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficolt che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione del Paese in esame.3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente – in conformit con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo – le informazioni di base in precedenza fornite.4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea Generale, tramite il Consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attivit del Comitato.6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.


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