Art. 44 CCS dal 2024

Art. 44 Collaborazione fra Confederazione e Cantoni Principi
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni (1) e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.
(1) Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.