OLL1 Art. 44 - Diritto alla visita medica e alla consulenza

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 44 OLL1 dal 2023

Art. 44 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 44 Diritto alla visita medica e alla consulenza

(art. 17c LL)

1 Il lavoratore che lavora per 25 notti o più nel corso di un anno ha diritto, su richiesta, a una visita medica e alla consulenza.

2 Il lavoratore può far valere il suo diritto alla visita medica e alla consulenza a intervalli regolari di due anni. Dopo il compimento dei 45 anni, il lavoratore può far valere questo diritto a intervalli di un anno.


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