Art. 44 OLL1 dal 2023

Art. 44 Diritto alla visita medica e alla consulenza
(art. 17c LL)
1 Il lavoratore che lavora per 25 notti o più nel corso di un anno ha diritto, su richiesta, a una visita medica e alla consulenza.
2 Il lavoratore può far valere il suo diritto alla visita medica e alla consulenza a intervalli regolari di due anni. Dopo il compimento dei 45 anni, il lavoratore può far valere questo diritto a intervalli di un anno.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.