Art. 43a CCS dal 2022
Art. 4 V. Protezione e divulgazione dei dati 3a (1)
1 Il Consiglio federale provvede, nell’ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalit e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.
2 Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.
3 Designa le autorit estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.
3bis Le autorit dello stato civile sono tenute a denunciare alle autorit competenti i reati che hanno constatato nell’ambito della loro attivit ufficiale. (2)
4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identit di una persona:1. le autorit di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 2001 (3) sui documenti d’identit dei cittadini svizzeri;2. (4) il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008 (5) sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all’articolo 359 (6) del Codice penale;4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse (7) ;5. (8) il Servizio delle attivit informative della Confederazione per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015 (9) sulle attivit informative;6. (10) le autorit competenti per la tenuta dei registri cantonali e comunali degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno 2006 (11) sull’armonizzazione dei registri;7. (10) il servizio federale competente per la tenuta del registro centrale degli assicurati di cui all’articolo 71 capoverso 4 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1946 (13) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;8. (10) i servizi federali competenti per la gestione del registro degli Svizzeri all’estero di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2000 (15) sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 ([RU 2004 2911]; [FF 2001 1417]).
(2) Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 ([RU 2013 1035]; [FF 2011 1987]).
(3) [RS 143.1]
(4) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 ([RU 2008 4989]; [FF 2006 4631]).
(5) [RS 361]
(6) Vedi ora l’art. 365.
(7) Attualmente l’Ufficio federale di polizia.
(8) Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 25 set. 2015 sulle attivit informative, in vigore dal 1° set. 2017 ([RU 2017 4095]; [FF 2014 1885]).
(9) [RS 121]
(10) (12)
(11) [RS 431.02]
(12) (14)
(13) [RS 831.10]
(14) Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2018 4017]; [FF 2014 3059]).
(15) [RS 235.2]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.