ONC Art. 43a - Sedie a rotelle e monopattini autobilanciati

Einleitung zur Rechtsnorm ONC:



Art. 43a ONC dal 2025

Art. 43a Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 43a (1) Sedie a rotelle e monopattini autobilanciati (art. 43 cpv. 2 LCStr) (2)

1 Sulle aree di traffico destinate ai pedoni, l’uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilanciati possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze. (2)

2 Le sedie a rotelle per invalidi possono essere utilizzate sulle superfici riservate ai veicoli. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni in vigore per i ciclisti. Quando circolano sulla carreggiata o su una ciclopista, le sedie a rotelle per invalidi devono essere provviste, di notte e in caso di cattive condizioni di visibilità, di una luce ben visibile, bianca davanti e rossa dietro.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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