Art. 435 CCS dal 2022

Art. 435 III. Situazioni d’urgenza
1 In una situazione d’urgenza possono essere immediatamente presi i provvedimenti medici indispensabili per proteggere l’interessato o i terzi.
2 Se all’istituto è noto come la persona voglia essere curata, ne va tenuto conto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.