Art. 435 CPP dal 2024

Art. 435 Sezione 3: Disposizioni particolari Prescrizione
Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nei confronti della Confederazione o del Cantone si prescrivono in dieci anni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.