Art. 431 CCS dal 2025

Art. 431 Verifica periodica
1 Al più tardi sei mesi dopo l’inizio del ricovero, l’autorità di protezione degli adulti accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l’istituto è ancora idoneo.
2 Nel corso dei sei mesi seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando sia necessario, ma almeno una volta all’anno.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.