Art. 43 CPP dal 2023

Art. 43 Sezione 1: Disposizioni generali Campo d’applicazione e definizione
1 Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l’assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorit federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorit penali delle contravvenzioni e autorit giudicanti, cantonali e federali.
2 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla polizia in quanto essa operi su istruzione di pubblici ministeri, autorit penali delle contravvenzioni o autorit giudicanti.
3 L’assistenza giudiziaria diretta tra le autorit di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coercitivi di esclusiva competenza del pubblico ministero o del giudice.
4 Per assistenza giudiziaria s’intende qualsiasi provvedimento richiesto da un’autorit , nell’ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente.
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