Art. 43 LIVA dal 2025
Art. 43 Passaggio in giudicato del credito fiscale
1 Il credito fiscale passa in giudicato mediante:a. una decisione passata in giudicato, una decisione su reclamo passata in giudicato o una sentenza passata in giudicato;b. il riconoscimento scritto o il pagamento senza riserve da parte del contribuente di un avviso di tassazione;c. l’inizio della prescrizione del diritto di tassazione.
2 Sino al passaggio in giudicato i rendiconti presentati e gli importi versati possono essere corretti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.