Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 43

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 43 LPPC dal 2025

Art. 43 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art.  43 Durata massima dei servizi di protezione civile

I servizi di protezione civile secondo gli articoli 49–53 non possono superare complessivamente 66 giorni all’anno per milite.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.