Art. 43 LL dal 2023

Art. 43 Commissione del lavoro
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale del lavoro composta di rappresentanti dei Cantoni, di uomini di scienza, di rappresentanti, in numero uguale, delle associazioni dei datori di lavoro e di quelle dei lavoratori, come anche di rappresentanti di altre organizzazioni.
2 La Commissione federale del lavoro esprime, a destinazione delle autorit federali, il suo parere su questioni legislative ed esecutive. Essa può fare proposte di propria iniziativa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.