Art. 43 LStrl dal 2024

Art. 43 (1) Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio
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2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.
3 La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.
4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.
5 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a.
6 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).(2) RS 831.30
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.