Art. 420 CCS dal 2025

Art. 420 Delle disposizioni particolari per i congiunti
Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell’interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.