Art. 42 OLL1 dal 2023

Art. 42 Rilascio del permesso
(art. 49 LL)
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2 La validit del permesso concernente la durata del lavoro deve essere limitata temporalmente secondo il suo scopo.
3 Per permessi temporanei concernenti la durata del lavoro, che disciplinano fattispecie che coinvolgono più Cantoni, è competente il Cantone nel quale l’azienda ha la propria la sede.
4 Il permesso può essere subordinato soltanto ai presupposti previsti nella legge o in un’ordinanza. Esso non deve contenere alcun onere che non sia previsto nella legge o in un’ordinanza.
5 La SECO notifica i suoi permessi ai Cantoni dove sono ubicate le aziende; i Cantoni procedono allo stesso modo in caso di permessi che disciplinano fattispecie che coinvolgono più Cantoni.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.