OLL1 Art. 42 - Rilascio del permesso

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 42 OLL1 dal 2023

Art. 42 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 42 Rilascio del permesso

(art. 49 LL)

1 Il permesso concernente la durata del lavoro indica:

  • a. la base legale;
  • b. l’azienda o la parte d’azienda oppure il tipo di attivit ;
  • c. il motivo;
  • d. (1) il numero totale dei lavoratori interessati e, trattandosi di lavoro a squadre e di lavoro continuo, il loro numero nelle singole squadre;
  • e. i giorni, notti od ore permessi, l’orario permesso, la durata del riposo e le pause da osservare, la rotazione delle squadre ed eventuali deroghe;
  • f. eventuali oneri e condizioni a tutela del lavoratore;
  • g. il campo di applicazione geografico se il permesso riguarda più Cantoni.
  • 2 La validit del permesso concernente la durata del lavoro deve essere limitata temporalmente secondo il suo scopo.

    3 Per permessi temporanei concernenti la durata del lavoro, che disciplinano fattispecie che coinvolgono più Cantoni, è competente il Cantone nel quale l’azienda ha la propria la sede.

    4 Il permesso può essere subordinato soltanto ai presupposti previsti nella legge o in un’ordinanza. Esso non deve contenere alcun onere che non sia previsto nella legge o in un’ordinanza.

    5 La SECO notifica i suoi permessi ai Cantoni dove sono ubicate le aziende; i Cantoni procedono allo stesso modo in caso di permessi che disciplinano fattispecie che coinvolgono più Cantoni.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.