Art. 42 LL dal 2023

Art. 42 Confederazione
1 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorit cantonali di esecuzione.
2 La Confederazione prende, inoltre, i provvedimenti esecutivi, che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, e provvede all’esecuzione della legge e delle ordinanze nelle aziende federali, determinate conformemente all’articolo 2 capoverso 2.
3 Le attribuzioni della Confederazione, previste nei capoversi 1 e 2, sono esercitate dal SECO, per quanto non sono riservate al Consiglio federale o al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (1) .
4 Nell’esercizio delle sue attribuzioni, la SECO dispone degli Ispettorati federali del lavoro e del Servizio medico del lavoro. Se necessario, esso può ricorrere a ispettorati specializzati o a periti.
(1) Nuova espr. giusta il n. I 18 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.