Art. 41a LAMaI dal 2025

Art. 41a (1) Obbligo di ammissione degli ospedali figuranti nell’elenco (2)
1 Nei limiti dei loro mandati di prestazioni e delle loro capacità, gli ospedali figuranti nell’elenco sono tenuti a garantire la presa a carico di tutti gli assicurati domiciliati nel Cantone di ubicazione dell’ospedale (obbligo di ammissione).
2 Per gli assicurati domiciliati fuori del Cantone di ubicazione dell’ospedale figurante nell’elenco, l’obbligo di ammissione si applica soltanto nei limiti dei mandati di prestazioni e nei casi d’urgenza.
3 I Cantoni provvedono affinché l’obbligo di ammissione sia rispettato.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).
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