LStrl Art. 41a - Sicurezza e lettura del microchip

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 41a LStrl dal 2024

Art. 41a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 41a (1) Sicurezza e lettura del microchip

1 Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.

2 Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

(1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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