OR Art. 418s -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 418s OR dal 2024

Art. 418s Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 418s Morte, incapacit , fallimento

1 Il contratto d’agenzia cessa con la morte o con la perdita della capacit civile dell’agente, come pure con il fallimento del mandante.

2 Con la morte del mandante cessa quando il contratto è stato conchiuso essenzialmente in considerazione della sua persona.


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