OR Art. 418f -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 418f OR dal 2025

Art. 418f Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 418f Obblighi del mandante I. In genere

1 Il mandante deve fare ogni suo possibile per permettere all’agente di esercitare la sua attività con successo. In particolare, egli deve mettere a sua disposizione i documenti necessari.

2 Egli deve avvertire senz’indugio l’agente se prevede che gli affari potranno o dovranno essere conchiusi solo in misura notevolmente minore di quella convenuta o che era da attendersi secondo le circostanze.

3 Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, l’agente cui sono assegnati una clientela o un raggio d’attività determinati ne ha l’esclusiva.


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