Art. 41 LD dal 2023

Art. 41 Conservazione di dati e documenti
1 I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi.
2 Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l’obbligo di conservazione e disciplina i dettagli.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.