Art. 41 CPP dal 2024

Art. 41 Contestazione del foro ad opera delle parti
1 La parte che intende contestare la competenza dell’autorit investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest’ultima di rimettere il caso all’autorit penale competente.
2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all’autorit competente a decidere sul foro, conformemente all’articolo 40, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2). Se i pubblici ministeri hanno convenuto un foro derogatorio (art. 38 cpv. 1), la decisione può essere impugnata soltanto dalla parte la cui richiesta secondo il capoverso 1 è stata respinta.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.