CPM Art. 41 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 41 CPM dal 2025

Art. 41 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 41 Della commisurazione della pena 1. Principio

1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.


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