Art. 41 OLL1 dal 2023
Art. 41 (1) Domanda
(art. 49 LL)
1 La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata:a. per il lavoro notturno o domenicale temporaneo: all’autorit cantonale, non appena la pianificazione dei lavori è nota, ma al più tardi una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro; è fatto salvo l’articolo 49 capoverso 2 della legge; b. per il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico: alla SECO, al più tardi otto settimane prima della data prevista di inizio del lavoro.
2 La domanda deve essere presentata per scritto ed essere sufficientemente motivata. Deve contenere le indicazioni seguenti:a. la designazione dell’azienda o delle parti di azienda cui si riferisce;b il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, il numero dei lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni;c. l’orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappresentazioni grafiche degli orari e dei turni;d. la durata richiesta del permesso;e. la conferma del consenso del lavoratore;f. la conferma che è stata o sar effettuata una visita medica relativa all’idoneit del lavoratore, sempreché tale visita sia prevista dalla legge o da un’ordinanza;g. la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilit e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell’osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 (2) sulla protezione dei giovani lavoratori;h. l’assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla legge o da un’ordinanza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 ([RU 2022 100]).
(2) [RS 822.115]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.