Art. 407 CPC dal 2025

Art. 407 Giurisdizione arbitrale
1 La validità dei patti d’arbitrato conclusi prima dell’entrata in vigore del presente Codice si giudica secondo il diritto per essi più favorevole.
2 Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione del nuovo diritto.
3 I mezzi d’impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della comunicazione del lodo.
4 Ai procedimenti davanti al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356, se già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice, continua ad applicarsi il diritto previgente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.