Art. 405 CPP dal 2023

Art. 405 Procedura orale
1 La procedura orale d’appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado.
2 Se l’imputato o l’accusatore privato ha interposto appello oppure appello incidentale, chi dirige il procedimento li cita al dibattimento. In casi semplici e su loro richiesta, può dispensarli dal partecipare al dibattimento e consentire loro di presentare e motivare per scritto le conclusioni.
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4 Se non è stato convocato al dibattimento, il pubblico ministero può presentare per scritto le sue conclusioni e motivazioni oppure può comparire personalmente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.