Art. 40 CPC dal 2025

Art. 40 Diritto commerciale Diritto societario e registro di commercio (1)
1 Per le azioni di responsabilità in materia di diritto societario è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice della sede della società.
2 Per la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato è imperativamente competente il giudice dell’ultima sede iscritta dell’ente giuridico cancellato. (2)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).(2) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.