Codice penale militare (CPM) Art. 40

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 40 CPM dal 2025

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Art. 40 Insuccesso del periodo di prova

1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 43. (1)

2 Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.

4 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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