Art. 40 LAMaI dal 2025

Art. 40 Stabilimenti di cura balneare
1 Sono autorizzati gli stabilimenti di cura balneare riconosciuti dal DFI.
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che questi stabilimenti devono soddisfare in materia di direzione medica, personale specializzato necessario, tecniche terapeutiche e fonti termali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.