Art. 40 OLL1 dal 2023

Art. 40 Sezione 10: Permessi concernenti la durata del lavoro (1) Criteri distintivi per la competenza in materia di permessi
(art. 17, 19 e 24 LL)
1 Il lavoro notturno o domenicale è considerato temporaneo ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge quando riguarda impieghi di durata limitata che non superano nel singolo caso sei mesi. Se un impiego si protrae inaspettatamente oltre i sei mesi e il ritardo non è imputabile all’azienda, l’autorit cantonale può prolungare il permesso di tre mesi al massimo.
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